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[1]Il concorso dello Stato e delle provincie nelle spese per le nuove opere straordinarie accennate dall'articolo 16 della presente legge sara' obbligatorio soltanto per quelle delle quali il Ministero dei Lavori Pubblici abbia riconosciuto la necessita' o la utilita'.

[2]Nondimeno il comune o i comuni interessati avranno facolta' di far eseguire a loro cura anche le altre opere, servendosi delle entrate indicate ai paragrafi a), b), e), f), e di quelle del paragrafo d), purche' le provincie siano disposte ad accordare il loro concorso.

[3]Anche quando lo Stato non concorra nella spesa, i progetti esecutivi dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1884-07-16;2518~art21 · fonte del testo

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