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[1]I porti ed approdi della seconda categoria si dividono in quattro classi:
[2]Sono di prima classe quelli presentemente nella medesima inscritti ai termini dell'art. 84, n. 1, della legge del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, e quegli altri, quantunque non situati a capo di grandi linee di comunicazione, che abbiano gli stessi requisiti che li costituiscono d'interesse generale dello Stato, e nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore alle 250,000 tonnellate, in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
[3]Sono di seconda classe quelli presentemente inscritti nella terza classe per effetto delle disposizioni contenute al numero 3 dell'articolo 184 della predetta legge, e quegli altri il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o ad alcune provincie, purche' la quantita' delle merci nei medesimi imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate 25,000 in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
[4]Sono di terza classe quelli l'utilita' dei quali si estende soltanto ad una parte notevole di una provincia, e nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a 10,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
[5]Sono di quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie tanto del continente quanto delle isole non assegnati alle classi precedenti.
[6]I porti lacuali che soddisfino alle condizioni del presente articolo saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 23 agosto 1884
