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I progetti di tutti i lavori occorrenti sia per la costruzione di nuove opere straordinarie noi porti di quarta classe, sia per il mantenimento dei medesimi, saranno, a richiesta dei comuni o delle associazioni di comuni, compilati dagli uffici del Genio civile e dovranno sempre essere approvati, i primi dal Ministero dei Lavori Pubblici, gli altri dai prefetti.

Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1884-07-16;2518~art19 · fonte del testo

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