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I progetti di tutti i lavori occorrenti sia per la costruzione di nuove opere straordinarie noi porti di quarta classe, sia per il mantenimento dei medesimi, saranno, a richiesta dei comuni o delle associazioni di comuni, compilati dagli uffici del Genio civile e dovranno sempre essere approvati, i primi dal Ministero dei Lavori Pubblici, gli altri dai prefetti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
