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[1]Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedente sara' provveduto dai comuni o dalle Associazioni di comuni che vi abbiano interesse con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti:
- a)Col prodotto della tassa supplementare a quella d'ancoraggio stabilita dall'articolo 11 della presente legge;
- b)Coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiaggie del mare date in concessione gratuita ai comuni ai termini dell'articolo 12;
- c)Col concorso delle Stato in ragione del 30 per cento;
- d)Col concorso della provincia in ragione del 10 cento;
- e)Con le offerte volontarie;
- f)Con le somme che dovranno essere fornite dai comuni interessati al compimento del fondo occorrente allo eseguimento delle opere progettate.
[2]I proventi a) e b) vanno a beneficio comune degli interessati alle opere da eseguirsi.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
