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[1]Le escavazioni che si rendessero necessario nei porti di quarta classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della escavazione dei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato.

[2]L'importo dei lavori occorrenti, che dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, sara' dai comuni pagato direttamente agli appaltatori.

[3]All'eseguimento dei lavori indicati dall'articolo 11 sara' provveduto a cura del comune o delle Associazioni di comuni interessati sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del Genio civile.

Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1884-07-16;2518~art15 · fonte del testo

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