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[1]Le escavazioni che si rendessero necessario nei porti di quarta classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della escavazione dei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato.
[2]L'importo dei lavori occorrenti, che dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, sara' dai comuni pagato direttamente agli appaltatori.
[3]All'eseguimento dei lavori indicati dall'articolo 11 sara' provveduto a cura del comune o delle Associazioni di comuni interessati sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del Genio civile.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
