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Sono obbligatorie pei comuni o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe le spese: Per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere e di tutte quelle altre opere d'arte che servono a facilitare l'approdo, ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiaggie; Per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, non che delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per la illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi; Potranno essere dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione d'opere nuove, il cui costo non ecceda lire 100,000 quando, dopo udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere dei porti, spiaggie e fari, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Deputazioni provinciali siano dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciute necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a fare riconoscere il porto e la sua entrata.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
