Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. 328 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Gli istituti di credito menzionati in questa legge, i quali tenessero in circolazione biglietti di Banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, per somma maggiore di quella fissata con questa legge medesima, ovvero assumessero altri debiti a vista od a semplice richiesta, senza mantenerne il prescritto rapporto con il fondo di cassa, saranno soggetti ad una multa in somma eguale alla esuberanza della circolazione ovvero del debito.
tolto: Saranno soggetti ad egual multa:
tolto: Gli istituti e le Banche di credito agrario costituiti a norma della legge 21 giugno 1869, che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti di tagli diversi da quelli autorizzati;
tolto: Le Banche popolari e gli altri istituti di credito, che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti;
tolto: Gli enti morali e le associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti di Banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, come pure coloro che, avendoli emessi, li tenessero in circolazione dopo il 31 dicembre 1874.
tolto: Spirato il termine assegnato a ciascun istituto, ente morale, associazione ed individuo, essi, sotto pena di eguale multa, dovranno depositare nella Cassa dei depositi e prestiti una somma equivalente all'ammontare dei biglietti che non saranno stati presentati al cambio, colla quale effettuarlo durante il quinquennio nei modi stabiliti dal regolamento.
tolto: Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i biglietti non presentati sono prescritti, e gli utili divisi per meta' fra l'istituto emittente ed il Governo.
tolto: Per quei comuni i quali tenessero in circolazione biglietti pagabili al portatore a vista, e' dichiarata obbligatoria la spesa occorrente al cambio dei biglietti medesimi pel 30 giugno 1875.
tolto: Sono applicabili ai comuni stessi le disposizioni contenute nei precedenti due ultimi alinea.
tolto: Sono proibiti i biglietti denominati di giuoco o di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sotto comminatoria di una multa da lire 50 a lire 500, a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art30 · fonte del testo
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