Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nulla e' innovato riguardo alla legge del 21 giugno 1869, n. 5160, relativa agli istituti di credito agrario, e alla legge 14 giugno 1866, n. 2983, relativa al credito fondiario.
[2]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1881, n. 133
8La L. 7 aprile 1881, n. 133 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), nonche' l'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n. 4430".
Testo in vigore dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
