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[1]I sei istituti di credito sovranominati, riuniti in consorzio a questo scopo, somministreranno al Tesoro dello Stato mille milioni di lire in biglietti fabbricati e rinnovati a loro spese.
[2]La somministrazione e la emissione dei mille milioni di lire saranno fatte per 890 milioni entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, e pel resto successivamente, secondo che sara' determinato dalla legge del bilancio, o da legge speciale.
[3]Sulla quantita' dei biglietti somministratigli, lo Stato paghera' al consorzio un'annualita' di lire 0,50 per cento nei primi quattro anni, e di lire 0,40 per gli anni successivi, salvo la ritenuta per la tassa di ricchezza mobile, categoria A.
Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 16 dicembre 2009
