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[1]I sei istituti di credito sovranominati, riuniti in consorzio a questo scopo, somministreranno al Tesoro dello Stato mille milioni di lire in biglietti fabbricati e rinnovati a loro spese.

[2]La somministrazione e la emissione dei mille milioni di lire saranno fatte per 890 milioni entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, e pel resto successivamente, secondo che sara' determinato dalla legge del bilancio, o da legge speciale.

[3]Sulla quantita' dei biglietti somministratigli, lo Stato paghera' al consorzio un'annualita' di lire 0,50 per cento nei primi quattro anni, e di lire 0,40 per gli anni successivi, salvo la ritenuta per la tassa di ricchezza mobile, categoria A.

Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art2 · fonte del testo

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