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[1]Finche' dura il corso legale, lo statuto della Banca Nazionale Toscana, approvato con decreto del 30 dicembre 1857, e' modificato come appresso: Gli articoli 32 e 33 sono abrogati, e lo Stato rendera' il deposito di guarentigia ricevuto dalla Banca in virtu' di detto articolo 33; Agli articoli 67 e 68 e' surrogato il seguente:

[2]La Banca e' tenuta ad anticipare al Governo sulla richiesta del medesimo fino alla meta' del capitale effettivo versato dagli azionisti, all'interesse annuo del 3 per cento, contro deposito di titoli di fondi pubblici o di Buoni del Tesoro.

[3]Il Governo e' autorizzato ad introdurre nello statuto medesimo, sentito il Consiglio di Stato, le altre modificazioni che sono necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente legge, ed a quelle della legge del 18 agosto 1870, n. 5801.

Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art19 · fonte del testo

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