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[1]Durante il corso forzoso e' vietato a qualsiasi privato, Societa' od ente giuridico di emettere biglietti di Banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore ed a vista, ad eccezione dei seguenti istituti:
[2]Banca Nazionale nel Regno d'Italia;
[3]Banco di Napoli;
[4]Banca Nazionale Toscana;
[5]Banca Romana;
[6]Banco di Sicilia;
[7]Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia.
[8]Salvo le disposizioni dell'art. 27 della presente legge.
Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 16 dicembre 2009
