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Salvo il caso in cui siano intervenuti aumenti di stipendio o di mercede di carattere organico e generale, gli impiegati e gli operai che abbiano ottenuto il prestito nella misura doppia di cui all'art. 1 non potranno ottenere altro prestito se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla concessione del prestito precedente.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 26 ottobre 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-12-28;1682~art4 · fonte del testo

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