Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1923 al 17 luglio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Gli impiegati e salariati di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10.000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso.

[2]In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, e' obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, da effettuarsi, come per le cessioni, mediante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 17 luglio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-12-28;1682~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari