Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1914 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Un regolamento da approvarsi con decreto Reale prescrivera' le norme relative alla eliminazione di ogni intervento, anche indiretto, di estranei nelle contrattazioni di mutui garantiti dalle cessioni di stipendio o di mercedi, alla fusione dei fondi di garanzia, alla misura delle ritenute da applicarsi per cessione, delegazione, pignoramento e sequestro sugli stipendi e sulle mercedi, specie nei casi di concorso di varie ritenute, e a tutto cio' che puo' occorrere per l'attuazione della presente legge, la quale entrera' in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 dicembre 1914.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Salandra - Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1914 al 22 dicembre 2008
