Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1914 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Governo del Re e' autorizzato e raccogliere in testo unico tutte le disposizioni di legge concernenti la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, delle mercedi e delle pensioni e la cessione e la delegazione degli stipendi e delle mercedi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche e degli operai dipendenti dallo Stato.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1914 al 22 dicembre 2008
