Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1914 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89 e dell'art. 65 del regolamento in applicazione della legge 11 luglio 1907, n. 502, approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151, e fermi restando i limiti di cedibilita', pignorabilita' e sequestrabilita' degli stipendi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e' consentita, per il pagamento delle rate di affitto, la delegazione dello stipendio e dell'indennita' di residenza di cui godono gl' impiegati in virtu' di leggi speciali, nonche' della pensione o degli altri assegni equivalenti, sopra una quota non superiore ad un terzo dei medesimi, valutati al netto dalle ritenute in conto entrate del tesoro, per imposta di ricchezza mobile, e dalla ritenuta di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1914 al 22 dicembre 2008
