Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1914 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima della sua attuazione.
[2]Puo' pero' estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima dell'attuazione della presente legge, mediante la restituzione della somma capitale dovuta al cessionario e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione e cio' non ostante qualunque patto in contrario.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1914 al 22 dicembre 2008
