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[1]I debiti lasciati insoluti verso i fondi di garanzia dagli impiegati ed operai che abbiano cessato dal servizio per qualsiasi causa, potranno essere ricuperati, salvo le azioni riservate ai fondi stessi pei casi previsti dagli articoli 6 della legge 30 giugno 1908, numero 335, e 3 della legge 13 luglio 1910, n. 444, su tutti i beni mobili ed immobili dei debitori o dei loro eredi, e, con privilegio, sugli eventuali emolumenti comunque ad essi dovuti, anche se dichiarati insequestrabili ed incedibili da leggi speciali, eccezione fatta per la pensione od indennita' per una volta tanto liquidata direttamente alla vedova ed agli orfani del cedente defunto.

[2]A tale effetto e' riservato al tesoro, per conto dei fondi di garanzia, la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, di cui nel testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1914 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-12-16;1362~art3 · fonte del testo

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