Art. 2
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[1]La garanzia prestata dai fondi, di cui al secondo capoverso del precedente articolo, ha piena efficacia rispetto al cessionario dal giorno del pagamento dell'ammontare del mutuo, purche' tale pagamento venga eseguito in persona del cedente, escluso qualunque avente causa, ed in data posteriore alla prestazione di detta garanzia.
[2]Questa risultera' da dichiarazione da rilasciarsi dalla Direzione generale del tesoro su apposita domanda di mutuo da prodursi dall'impiegato o dall'operaio, la quale, una volta accettata dall' Istituto cessionario, terra' luogo dell'atto scritto, di cui all'art. 7 della legge 30 giugno 1908, n. 335, che resta abrogato in quanto riguarda gli impiegati ed operai dello Stato.
[3]Resta parimente soppressa la dichiarazione di nullaosta, di cui agli articoli 8 della legge stessa e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444.
[4]La ritenuta di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e' ridotta dal 2,50 al 2 per cento.
[5]Le cessioni avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui fu rilasciata la dichiarazione di garanzia.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1914 al 1 marzo 1921
