Art. 1
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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere prestiti agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, che trovinsi nelle condizioni di cui agli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, nella misura, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi stesse.
[2]Su tali prestiti dovra' essere corrisposto l'interesse mensile a scalare, computato ad un saggio pari a quello ordinario, stabilito annualmente pei prestiti concessi dalla Cassa stessa, aumentato di L. 0,50.
[3]La parte di interessi corrispondente a questo aumento sara', all'atto della liquidazione del mutuo, versata ai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444.
[4]Il riscontro della Corte dei conti sara' esercitato sulle contabilita' dei pagamenti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1914 al 1 marzo 1921
