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Coi redditi assegnati alla Congregazione di Carita' dalla presente legge, la medesima manterra' gli assegni attuali per il Ricovero di San Cosimato, per la cura dei bambini poveri di eta' inferiore ai sette anni, per gli ospizi marini, per le sale di allattamento e ricovero, per le sale di maternita'. Provvedera' inoltre, nella misura opportuna e nei limiti della rendita disponibile, agli scopi di beneficenza di cui nel bilancio 1890 del comune di Roma e pei quali non e' assegnata dal seguente articolo 11 una speciale dotazione.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
