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Ove le rendite degli Enti di cui all'articolo 1 calcolate al momento della consegna alla Congregazione di Carita', non ascendano ad annue L. 600,000, il Tesoro dello Stato corrispondera' la differenza alla Congregazione stessa non oltre pero' la cifra massima di 300,000 lire all'anno. Le somme che saranno annualmente disponibili nel bilancio del Fondo speciale di religione e beneficenza della citta' di Roma, dopo che siano state soddisfatte le spese ordinarie e straordinarie e dopo che il Consiglio d'amministrazione abbia provveduto alle erogazioni di suo istituto, e salvo il disposto del precedente articolo 4, dovranno gradualmente essere versate alla Congregazione di Carita' per rilevare il Tesoro dello Stato dall'obbligo di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
