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[1]Alla Congregazione di Carita' di Roma e' assegnata una annualita' di L. 100,000 sul bilancio del fondo speciale di religione e beneficenza della citta' di Roma, oltre quella di L. 80,000, che attualmente percepisce. 3
[2]Detto fondo e' definitivamente esonerato dall'assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo che passa a carico del bilancio della pubblica istruzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 febbraio 1907, n. 25
3La L. 10 febbraio 1907, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'annualita' che il fondo speciale di religione e beneficenza della citta' di Roma e' tenuto a corrispondere alla Congregazione di carita' di Roma per effetto dell'art. 4 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e' ridotta da L. 180,000 a L. 75,000 a datare dal 1° luglio 1905".
Testo in vigore dal 3 marzo 1907 al 22 dicembre 2008
