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I beni delle confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente, s'intendono trasferiti direttamente in proprieta' della Congregazione di Carita', liberi da ogni onere o peso, eccettuati i seguenti:
- a)quelli inerenti ai beni e le passivita' patrimoniali legalmente contratte, alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 ando' in vigore, dalle precedenti amministrazioni con atto pubblico o con scrittura privata avente i requisiti di cui all'articolo 1327 del codice civile;
- b)le pensioni legalmente concesse e giuridicamente dovute dagli enti suddetti alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 ando' in vigore;
- c)le doti legalmente concesse e non ancora pagate dagli enti suddetti.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
