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Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente dichiarate esenti sia dall'autorita' giudiziaria che dal Governo del Re in via amministrativa, potranno essere trasformate per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, secondo i principi stabiliti dagli articoli 70, 90 e 91 della legge 17 luglio 1890.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
