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[1]Il capitale corrispondente alle L. 600,000 del fondo di beneficenza e religione, ora vincolato al servizio delle pensioni di cui all'articolo 9 della presente legge sara' devoluto, appena libero, per lire 100,000 di rendita alla Societa' per gli Asili infantili, e per il rimanente all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti, a rate di lire 100,000 ciascuna, di mano in mano che rimarra' libero.
[2]Del pari saranno devolute alla Congregazione di carita' i capitali corrispondenti alle rendite di cui agli articoli 4 e 5, man mano che saranno liberi.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 luglio 1896.
[5]UMBERTO.
[6]Rudini'. G. Costa. L. Luzzatti. Branca.
[7]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
