Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]All'Istituto di San Spirito ed Ospedali riuniti di Roma spetta il diritto di esigere le spedalita' in conformita' alle leggi in vigore.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, con decreto Reale, disposizioni transitorie che assicurino la esigenza di detta spedalita' fino a che sara' approvata la legge prevista dall'articolo 97 della legge 17 luglio 1890.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
