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[1]Coll'attuazione della presente legge cessa di avere effetto l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 numero 6980 per quanto riguarda l'obbligo delle anticipazioni ivi stabilite a carico dello Stato.
[2]Pero' il maggiore stanziamento, oltre le lire 1,100,000 indicate nell'articolo 6 della presente legge, esistente nel bilancio passivo del Tesoro del 1896-97 per il servizio di anticipazioni in dipendenza dell'articolo 11 della legge per Roma, e' destinato a provvedere alle spese che si presentassero indispensabili fino alla attuazione del nuovo ordinamento dei servizi della beneficenza pubblica romana.
[3]Il credito per le somme anticipate dal Tesoro dello Stato in esecuzione dell'articolo 11 della legge predetta e' annullato.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
