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[1]L'annuo contributo come sopra stabilito in L. 1,100,000 e' cosi' ripartito:
[2]L. 770,000 all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti.
[3]» 200,000 all'Orfanotrofio di S. Maria degli Angeli alle Terme Diocleziane.
[4]» 100,000 alla Societa' degli Asili infantili.
[5]» 11,500 agli Asili infantili israelitici.
[6]» 18,500 all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata.
[7]Rimane a carico dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di provvedere con la somma sopraccennata anche al pagamento delle L. 122,240 annue costituenti la rata dovuta gia' dal Comune di Roma al Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano per la estinzione del mutuo contratto a favore dell'Istituto di S. Spirito. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1898, n. 48
1con decorrenza dal 1 gennaio 1897
La L. 3 febbraio 1898, n. 48 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Con effetto dal 1° gennaio 1897, l'assegno annuo di L. 770,000 stabilito dall'art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza per Roma, a favore dell'Ospedale di Santo Spirito ed Istituti annessi, e' elevato a L. 870,000. L'assegno complessivo di lire 1,100,000 stabilito dall'articolo stesso, e' quindi elevato a lire 1,200,000".
L. 8 luglio 1903, n. 321
2con decorrenza dal 1 gennaio 1903
La L. 8 luglio 1903, n. 321 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1903 l'assegno annuo a favore dell'Ospedale di Santo Spitito, stabilito dalle leggi 30 luglio 1896, n. 343 e 3 febbraio 1898, n. 48, e' elevato a L. 970.000".
Testo in vigore dal 11 agosto 1903 al 18 ottobre 1940
