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Per dare esecuzione alle disposizioni del precedente articolo, nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro sara' stanziata a favore della beneficenza pubblica romana una somma di L. 1,100,000 la quale verra' progressivamente diminuita fino a L. 500,000 di altrettanta somma quanta rimarra' in ciascun anno disponibile in seguito alla graduale estinzione delle pensioni, alle quali e' attualmente assegnato il fondo di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, salvo il disposto dell'articolo 11 della presente legge.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
