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[1]Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni romane o qualunque altro ente, dei cui beni il demanio ha preso possesso o notificato la presa di possesso, in esecuzione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 numero 6980, ancorche' la presa di possesso sia stata sospesa o il possesso dismesso, e per le quali al 18 giugno 1896, data della presentazione di questa legge, non penda giudizio di merito innanzi ai tribunali ordinari o alla IV Sezione del Consiglio di Stato, quando credano di aver diritto di contrastare la presa di possesso od apporsi, per qualsiasi ragione, all'applicazione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, numero 6980, potranno farlo esclusivamente in via amministrativa, chiedendo al Governo del Re di conservare in tutto o in parte i loro beni.
[2]La domanda al Governo del Re dovra' essere presentata entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.
[3]Il Governo del Re provvedera' in sede amministrativa, e contro il suo provvedimento sara' ammesso ricorso straordinario al Re, udito il Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 12, n. 4, della legge coordinata in testo unico con Regio decreto 2 giugno 1889, n. 6166, serie 3ª.
[4]Contro tale decisione non e' ammesso alcun reclamo neppure davanti l'autorita' giudiziaria.
[5]I giudizi di merito che a tutto il 18 giugno 1896 si trovavano pendenti davanti ai tribunali ordinari o davanti alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato seguiranno il loro corso.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
