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[1]Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8,000.
[2]Il Consiglio di Stato dara' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.
[3]Il parere del Consiglio di Stato sara' sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del Decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870
