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[1]In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potra' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
[2]Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 7 dell'articolo 5, e quelli che convenga di fare con Case o Stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita', presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870
