Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870. Leggi il testo vigente →

[1]In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potra' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

[2]Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 7 dell'articolo 5, e quelli che convenga di fare con Case o Stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita', presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.

Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari