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[1]Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti:
[2]1° Per l'acquisto di cose, la cui produzione e' garantita da privativa industriale, o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
[3]2° Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;
[4]3° Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;
[5]4° Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;
[6]5° Per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;
[7]6° Quando l'asta sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso pero', nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870
