[1]((Nei primi quindici giorni di settembre di ogni anno il Ministro delle Finanze dovra' presentare al Parlamento, gia' stampato e con altrettanti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.
[2]Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1° gennaio)).
Testo vigente dal 15 gennaio 1877
