[1]I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprieta', fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero delle Finanze.
[2]I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'amministrazione delle Finanze.
[3]Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
