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I funzionari dei quali siano soppressi i posti o gli Uffizi, ed i funzionari meno anziani che eccedessero il numero fissato nella nuova pianta, rimarranno, senza uopo di altro Decreto, collocati in disponibilita' dal giorno in cui andra' in vigore la citata Legge sull'ordinamento giudiziario. Potranno tuttavia essere applicati col loro grado e stipendio alle Corti, ai Tribunali, alle Preture ed agli Uffizi del Ministero Pubblico, secondo il bisogno del servizio.
Testo in vigore dal 27 marzo 1871 al 16 dicembre 2009
