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[1]E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di una somma nominale di centocinquanta milioni di lire in monete divisionarie di argento, secondo il sistema stabilito dalla presente legge.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1866, n. 3087
2La L. 21 luglio 1866, n. 3087 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La somma di lire 150,000,000 in monete divisionarie d'argento, di cui era autorizzata la fabbricazione e la emissione dall'art. 45 della mentovata Legge dei 24 agosto 1862, e' ridotta a L. 141,000,000".
Testo in vigore dal 14 agosto 1866 al 16 dicembre 2009
