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[1]Il Governo provvedera' con Decreto Reale al ritiro e cambio di tutte le monete d'oro, d'argento, di bilione e di rame di conio italiano a sistema diverso da quello stabilito nella presente legge, e fara' cessare il corso legale di tutte le monete estere egualmente a sistema diverso dal nazionale che trovansi attualmente in circolazione nelle varie Provincie del Regno.
[2]Il ritiro delle monete si fara' al loro valore legale, salvo le eccezioni per le monete calanti, sfigurate o logore che sono contemplate dalle stesse leggi che sono attualmente in vigore.
Testo in vigore dal 3 settembre 1862 al 16 dicembre 2009
