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[1]Nei contratti e negli atti pubblici, nei registri di contabilita' delle pubbliche amministrazioni, e in ogni altro libro o documento che riguardi gli interessi del pubblico, i valori devono essere calcolati ed espressi in lire e centesimi della moneta italiana.

[2]Ogni contravvenzione commessa da un ufficiale pubblico alla disposizione di questo articolo e' punita colla multa di lire 50.

[3]Una medesima obbligazione di esprimere i valori in lire e centesimi della moneta italiana e' estesa a tutte le scritture private a datare dal 1.° gennaio 1863.

[4]I contravventori sono soggetti ad una multa da lire 5 a lire 50.

Testo in vigore dal 3 settembre 1862 al 17 dicembre 1863

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-08-24;788~art11 · fonte del testo

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