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[1]Le disposizioni della presente legge saranno applicate a favore delle provincie e dei comuni della Sardegna e dei comuni delle isole d'Elba e del Giglio, estendendo ad essi la disposizione dell'art. 11, secondo capo, della legge 30 luglio 1896 n. 345.
[2]Le attribuzioni del commissario regio per l'unificazione dei debiti della Sardegna saranno esercitate da una Giunta da nominarsi colle norme del primo capoverso dello stesso articolo; e per le isole d'Elba e del Giglio dai prefetti delle rispettive provincie.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
