Art. 7 — COMMA ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 1906, N. 364
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[1]Restano pero' ferme, riguardo al comune di Palermo, le disposizioni della legge 14 luglio 1887 n. 4760, salvo l'ammortamento che potra' essere accordato in 50 anni.
[2]Nulla e' innovato in quanto alla concessione ai comuni di prestiti sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia.
[3]Questa e' autorizzata a fare prestiti anche alle provincie dell'Isola al solo scopo della costruzione di strade e nel limite stabilito dall'art. 5 della legge 31 maggio 1883 n. 1353 (serie 2ª)
Testo in vigore dal 14 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
