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[1]I nuovi prestiti da ammortizzarsi in cinquant'anni saranno concessi dalla Cassa di credito comunale e provinciale. Tali prestiti dovranno servire allo scopo per il quale sono concessi, e non e' ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle della Cassa di credito comunale; ma anche sul danaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi.
[2]L'importare dei mutui concessi per l'unificazione dei prestiti sara' versato dalla Cassa sovventrice ai creditori dell'ente debitore.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
