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[1]Il regio commissario civile della Sicilia, d'accordo coi ministri dell'interno e del tesoro, trattera' coi creditori delle provincie e dei comuni dell'Isola, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.
[2]Esso stabilira', in corrispondenza alle liquidazioni o transazioni concordate, l'ammontare dei nuovi prestiti da accordarsi agli enti debitori per la estinzione dei loro debiti.
[3]Spirati i poteri del regio commissario questi, rispetto all'unificazione dei prestiti e alle transazioni, saranno affidati a una Giunta governativa da nominarsi dai ministri dell'interno e del tesoro.
[4]La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalita' del passivo sara' obbligatoria per tutti i creditori. Se nella prima loro adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione, convocata entro un mese, bastera', a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei creditori presenti.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
