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[1]Fino a quando non sara' costituita la Cassa di credito comunale e provinciale di cui nell'art. 3, ai fini della presente legge, ne esercitera' le funzioni la Cassa dei depositi e prestiti colle norme stabilite nell'allegato A.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1896.
[4]UMBERTO.
[5]Rudini'. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
