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[1]Le provincie e i comuni della Sicilia avranno la facolta' di unificare i loro debiti, secondo le disposizioni della presente legge, esclusi i mutui di favore della Cassa depositi e prestiti, portanti un interesse non superiore al 3,50 per cento, quelli della Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia e gli altri di qualunque specie che non importino un tasso eccedente il 4 per cento.
[2]L'unificazione potra' essere resa obbligatoria con decreto del regio commissario.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
