Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le provincie e i comuni della Sicilia avranno la facolta' di unificare i loro debiti, secondo le disposizioni della presente legge, esclusi i mutui di favore della Cassa depositi e prestiti, portanti un interesse non superiore al 3,50 per cento, quelli della Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia e gli altri di qualunque specie che non importino un tasso eccedente il 4 per cento.

[2]L'unificazione potra' essere resa obbligatoria con decreto del regio commissario.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-12-24;551~art1 · fonte del testo

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