Art. 6 (Allegato A)
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In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Cassa dei depositi e prestiti potra' in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti. A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
