Art. 5 (Allegato A)
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I fondi eccedenti i bisogni dei servizi della Cassa dei depositi e prestiti potranno essere da questa impiegati, oltreche' nei modi indicati dall'art. 22 della legge 17 maggio 1863 n. 1270, e dell'art. 23 della legge 8 agosto 1895 n. 486, anche nell'acquisto di cartelle che essa e' autorizzata ad emettere in virtu' della presente legge.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
