Art. 3 (Allegato A)
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I mutuatari, oltre all'interesse del 4 per cento netto, corrisponderanno a titolo di compenso per le spese di amministrazione dipendenti dai prestiti, una provvigione di centesimi 20 per ogni 100 lire del capitale iniziale mutuato.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
