Art. 2 (Allegato A)
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[1]Le cartelle sono garantite dalle delegazioni rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovraimposte alle imposte sui terreni e fabbricati, giusta le disposizioni dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.
[2]Quando per il servizio delle delegazioni fosse necessario eccedere il limite legale delle sovraimposte od aumentare quelle ora vigenti, che gia' fossero in eccedenza, le cartelle potranno essere guarentite con delegazioni tratte sulle tasse del valore locativo, di famiglia o fuocatico e su quella di dazio e consumo. Le delegazioni per queste ultime tasse sono ammesse a condizione che il loro importo non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio, e a condizione che per tutto il periodo di ammortamento l'esazione delle tasse rimanga affidata agli agenti di riscossione delle imposte, o a mezzo di appalto con vincolo di non variare, senza il consenso del Governo, le aliquote o le tariffe in vigore, ne' il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto.
[3]Alle delegazioni sono estesi i privilegi della legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette. Le somme dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per effetto delle delegazioni rilasciate a suo favore non potranno essere avocate per l'estinzione di altri debiti nemmeno verso lo Stato.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
